L'Insieme Famiglia onlus

Cos'è l'adozione internazionale

Con l'adozione internazionale si adotta un bambino straniero.

IL PERCORSO PER ADOTTARE UN MINORE STRANIERO

L'istituto dell'adozione ha il fine di assicurare ad ogni bambino il diritto ad avere una famiglia e non viceversa.

Fino al 1983, anno in cui fu riformata la legge sull'adozione internazionale, essa era regolata secondo la legge vigente negli stati di appartenenza dei bambini in stato di abbandono. Questo consentiva l'applicazione di regole a volte fin troppo permissive, con il conseguente rischio di abusi e problemi al momento dell'allineamento in Italia di un provvedimento adottivo emesso all'estero.

Il regolamento dell'adozione internazionale oggi fa riferimento alla legge n. 476 del 1998 con cui l'Italia ha aderito alla convenzione de L'Aja del 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale.

Il principio cui si ispira la legge sull'adozione è quello della sussidiarietà: l'adozione internazionale è l'ultima strada da seguire, quando non sia stato possibile aiutare il bambino all'interno della sua famiglia e del suo paese d'origine. In quest'ottica, quindi, l'adozione internazionale rappresenta un modello di società civile improntato alla solidarietà per l'infanzia abbandonata a sé stessa, piaga dei paesi più poveri del mondo.

Il procedimento per l'adozione di un bambino straniero si articola nei seguenti punti:

  • Dichiarazione di disponibilità
  • Verifica dei requiiti
  • Decreto di idoneità
  • Ricerca con l'Ente autorizzato
  • Incontro all'Estero
  • Rientro in Italia
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Dichiarazione di disponibilità

Il primo passo da compiere è la presentazione della dichiarazione di disponibilità all'adozione all'ufficio di cancelleria civile del Tribunale dei Minori competente al proprio territorio di residenza.

Alla dichiarazione di disponibilità vanno allegati i seguenti documenti:

  • certificato di nascita dei coniugi;
  • stato di famiglia;
  • Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori dei coniugi. In caso di decesso, il certificato di morte;
  • Certificato del medico di base;
  • Modello CUD o Unico o busta paga;
  • Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti;
  • attestazione che tra i coniugi non sussiste separazione (attraverso atto notorio o dichiarazione sostitutiva).

attenzione! L'elenco dei documenti richiesti potrebbe variare nel tempo, quindi è bene contattare sempre il Tribunale al quale si intende presentare la dichiarazione di disponibilità.

Verifica dei requisiti della coppia

I requisiti richiesti per l'adozione internazionale sono gli stessi richiesti per l'adozione nazionale e rispondono alla legge n. 184 del 1983.

A verificare l'esistenza dei requisiti saranno i servizi territoriali, cui il giudice minorile, entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione di disponibilità, trasmetterà la documentazione relativa alla coppia.

In questa fase, i servizi degli Enti Locali devono accertare la presenza dei requisiti della coppia, valutarne le potenzialità genitoriali e raccogliere informazioni sulla situazione familiare, personale e sociale dei coniugi. In definitiva, raccolgono quanti più elementi utili per Tribunale dei Minori che, in seguito alla relazione dei servizi degli Enti Locali, emetterà la dichiarazione di idoneità.

Questa fase ha inizio entro 4 mesi dall'invio della documentazione da parte del Tribunale per i Minorenni. E' una fase molto delicata, in cui spesso gli aspiranti genitori possono sentirsi sotto esame, giudicati e studiati. Tuttavia, si tratta di una fase fondamentale per comprenderne appieno le motivazioni che li spingono all'adozione e la loro idoneità all'accoglienza del bambino.

Decreto di idoneità

Il decreto di idoneità dei coniugi viene emanato dal Tribunale dei Minori, che lo emette entro 2 mesi dalla ricezione della relazione dei servizi territoriali. Il giudice convoca i genitori e, sulla base della relazione stesa dai servizi territoriali, può: decretarne l'idoneità, disporre per ulteriori accertamenti o decretare l'assenza dei requisiti all'adozione.

Se viene decretata l'idoneità della coppia, il decreto viene inviato alla Commissione per le Adozioni Internazionali e all'ente autorizzato scelto dalla coppia.

La ricerca con l'Ente autorizzato

I genitori devono rivolgersi ad un Ente Autorizzato a loro scelta entro un anno dal rilascio del decreto di idoneità.

La scelta dell'Ente determina anche la provenienza del bambino che si intende adottare: ogni ente, infatti, opera in determinate zone del mondo e non in altre. In questa fase, l'ente stesso organizza incontri che hanno lo scopo di informare i futuri genitori sul paese estero di competenza, affiancarli nel percorso verso l'adozione, prepararli insieme ad esperti e psicologi sul loro futuro ruolo.

L'Ente si occuperà di tutte le procedure da questo momento in poi, mediando tra la famiglia, il Tribunale per i Minorenni e l'autorità estera. E' perciò una figura fondamentale, la cui scelta è una tappa obbligata molto importante.

L'incontro all'estero

Una volta che le autorità competenti estere hanno indicato all'ente autorizzato un bambino adottabile, l'ente convoca la coppia e, con il suo assenso, organizza l'incontro tra i coniugi e il bambino. I tempi per arrivare a questa fase non sono prevedibili, com'è facile intuire.

Questo è il momento più delicato dell'intero percorso, in cui l'ente si fa carico interamente degli aspetti tecnici dell'incontro (trasferimenti dei coniugi nel paese estero, incontro col bambino, trasferimento in Italia del minore…), nonché della procedura di adozione, qualora l'incontro si concluda positivamente sia da parte di genitori e bambino, sia da parte dell'autorità estera. In questo caso, l'ente trasmette gli atti e le relazioni del caso alla Commissione per le Adozioni Internazionali in Italia. Se invece, l'incontro non va a buon fine, l'ente informerà la Commissione sulle motivazioni per cui l'abbinamento genitori/bambino non è stato positivo.

Rientro in Italia

L'ingresso in Italia del bambino accompagnato dai nuovi genitori viene autorizzato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali dopo aver ricevuto dall'Ente autorizzato la documentazione sull'incontro all'estero e il consenso dei coniugi.

La procedura si conclude con l'ordine da parte del Tribunale per i Minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile. A questo punto, il minore viene a far parte a tutti gli effetti del nucleo familiare, ne assume il cognome, i diritti e i doveri di figlio legittimo. In più, essendo straniero, assume la cittadinanza italiana (anche se uno solo dei genitori è italiano).