L'Insieme Famiglia onlus

Cos'è l'adozione nazionale

L'adozione nazionale avviene nell'ambito del contesto giuridico dello Stato Italiano. Può essere adottato anche un bambino straniero residente in Italia..

IL PERCORSO VERSO L'ADOZIONE DI BAMBINI ITALIANI

L'iter per adottare un minore si articola in 4 tappe:

  • Domanda di adozione
  • Accertamento della capacità della coppia
  • Affidamento preadottivo
  • Dichiarazione di adozione

Istanza di adozione

La prima cosa da fare per adottare un bambino è presentare l'instanza di disponibilità all'adozione al Tribunale per i Minorenni. Si tratta di una istanza in carta semplice valida 3 anni e rinnovabile. Essa deve essere accompagnata da tutti i documenti necessari a provare la presenza dei requisiti richiesti:

  • Certificato di nascita dei richiedenti
  • Stato di famiglia
  • Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei genitori dei coniugi. In caso di decesso, il certificato di morte
  • Certificato del medico di base
  • Modello CUD o Unico o busta paga
  • Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti
  • Dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi

Dal momento che i documenti necessari sono soggetti a variazione, rivolgetevi prima di tutto al Tribunale dei Minore cui intendete inoltrare la domanda per avere conferma dei certificati necessari.

E' utile indicare nell'istanza anche l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli. L'istanza, inoltre, può essere presentata presso più Tribunali per i Minorenni ma, in questo caso, occorrerà comunicarlo sempre ai tribunali consultati in precedenza.

Accertamento della capacita' della coppia

Ricevuta l'istanza di adozione, il Tribunale per i Minorenni dispone per una serie di accertamenti volti a stabilire l'effettiva idoneità della coppia all'adozione.

In questa fase, verrà valutata la capacità della coppia di educare il minore, di prendersene cura economicamente ed affettivamente, si indagherà l'ambiente familiare le motivazioni della domanda, nonché la situazione personale e sociale dei coniugi.

Il compito di effettuare queste indagini è affidato ai servizi socio-assistenziali degli enti locali in collaborazione con le unità sanitarie locali.

Le indagini dovranno essere espletate entro 120 giorni (prorogabili una sola volta) dall'invio della documentazione relativa alla coppia da parte del Tribunale per i Minorenni che ha disposto l'accertamento dell'idoneità.

Al termine del periodo di accertamento, compito dei servizi dell'ente locali è la stesura di una relazione conclusiva che sarà inviata al Tribunale per i Minorenni di competenza.

Affidamento preadottivo

Una volta terminate le indagini, il Tribunale per i Minorenni valuta la relazione inviata dall'ente locale e, in base ai dati raccolti, stabilisce se la coppia è idonea all'adozione. In caso positivo, è compito del Tribunale stesso scegliere, tra tutte le coppie che hanno presentato domanda di adozione e sono state dichiarate idonee, quella più adatta al minore adottabile e dispone, mediante ordinanza del giudice, per l'affidamento preadottivo. Occorre il consenso del minore che abbia compiuto 14 anni; il minore di età superiore a 12 anni deve essere sentito (anche se età inferiore, qualora il giudice lo ritenga opportuno).

L'affidamento preadottivo dura 1 anno, può essere prorogato per un altro anno. Può essere revocato se si verificano gravi difficoltà nella convivenza.

Dichiarazione di adozione

Al termine dell'affidamento preadottivo, il Tribunale per i Minorenni verifica la sussistenza delle condizioni previste per legge e, col consenso del maggiore di 14 (o udito il maggiore di 12), valutati le informazioni e i risultati delle indagini e sentiti i soggetti indicati dalla legge, formula il decreto di adozione.

Effetti dell'adozione:

  • Effetto legittimante: il minore adottato diventa a tutti gli effetti figlio legittimo della coppia adottante, di cui assume il cognome
  • Effetto risolutivo: cessano i rapporti giuridici tra il bambino e la sua famiglia d'origine (ad eccezione degli impedimenti matrimoniali)

Revoca dell'adozione

L'adozione legittimante non può essere revocata, a meno che il minore non si trovi nuovamente in stato di abbandono.

In questo caso verrà estinto il precedente legame adottivo e si avvierà un nuovo procedimento di adozione.